Samstag, 25. April 2015

Come gestire con successo i rapporti con la pubblica Amministrazione in Italia

Unico articolo del C.P. a difesa del cittadino contro i soprusi dell’Amministrazione Pubblica quando si configura il reato di “rifiuto d’atti d’Ufficio” (cioè i lavativi non si degnano di rispondere a richieste scritte):
Art. 338 C.P.:« Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa».

 Come utilizzarlo?  Il procedimento in sei passi:
1)      Presentare richiesta documentata per l’atto richiesto indicando che in caso di mancato riscontro entro i termini di legge dalla notifica si presenterà denuncia alla Procura Repubblica competente per il luogo (sede dell’ufficio o in caso di Ministeri quella di Roma).
2)      Inviare con Raccomandata R.R.
3)      Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della notifica (ricevimento ricevuta di ritorno) inviare denuncia alla Procura Repubblica (indirizzo reperibile in internet) con copia della richiesta inevasa e fotocopia della ricevuta di ritorno. Nella denuncia indicare come responsabile “Il dirigente pro tempore responsabile dell’ufficio”
4)      Inviare per conoscenza all’ufficio che non ha reagito alla richiesta copia della denuncia indicando che in caso di immediato adempimento “potrà” essere ritirata la denuncia.
5)      Generalmente a questo punto l’ufficio reagisce e risponde o esegue l’atto dovuto.Poi chiede che la denuncia venga ritirata. È facoltà di chi l’ha presentata farlo o meno (la postilla in cui si dice che la denuncia “potrà” essere ritirata serve unicamente a fornire un motivo in più all’impiegato inadempiente:  non è un obbligo e se come succede questi ricorda la promessa basta rispondere che “potrà” era inteso come ipotesi, non come impegno, cioè “potrà” non significa “vorrà”. E dunque l’impiegato dovrà andarsi a giustificare dal giudice, e che gli serva da lezione per il futuro.  

È una procedura che ho ampiamente sperimentato, in oltre 30 anni come dipendente amia volta dellal Pubblica Amministrazione e sempre con successo immediato.
Per togliere ogni illusione utilizzo un modulo prestampato , come lettera di accompagnamento alla richiesta, in cui sul recto indico i dati sommari  e sul verso riporto la denuncia alla Procura Repubblica di ….., con tutti i dati (estremi della richiesta, date di invio, di notifica, di ricevimento della ricevuta ritorno).
L’impiegato che riceve la richiesta, se ha un minimo di intelligenza, si rende conto che il richiedente per così dire  ha già “la pistola puntata col colpo in canna”, quindi ha una motivazione maggiore a non rischiare e risponde o esegue.
Raramente succede di trovare chi ciononostante non prende sul serio la minaccia: e male gliene incoglie, meritatamente! Se la gente invece di lamentarsi e subire reagisse sempre così (la legge c’è, basta avvalersene) la morale del lavoro negli uffici pubblici cambierebbe. 
Ulteriori informazioni sulla legge: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rifiuto_e_omissione_di_atti_d%27ufficio

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